Fornitori – Ordine Elettronico NSO

Ultima modifica: 19 Settembre 2023

Entrata in vigore Nodo Smistamento Ordini MEF
Il 7 dicembre 2018 il MEF ha emanato il DM che introduce, dal 1° ottobre 2019, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite la piattaforma sviluppata da Sogei S.p.A. e denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO). Tutte le informazioni relative al NSO sono reperibili sul sito del Ministero a questo link.

Vi invitiamo a prendere visione della documentazione resa disponibile e gli ulteriori aggiornamenti in merito. Si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore del NSO – MEF, gli Enti del SSN saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi dovrà essere riportato nell’apposito campo il numero di riferimento ordine NSO obbligatorio a decorrere dall’ 1/1/2021 per i beni e dall’ 1/1/2022 per i servizi, pena la non liquidabilità delle fatture.

Decorrenza NSO
Con Decreto del 27 dicembre 2019 il MEF ha introdotto l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni dal 1 febbraio 2020 e servizi dal 1 gennaio 2021 per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO).
Tutti i fornitori devono comunicare a questa ASST la modalità scelta per la ricezione dell’ordine di fornitura (via PEC o via PEPPOL).
Si invitano tutti i fornitori a prendere visione della documentazione resa disponibile dal MEF e degli ulteriori aggiornamenti in merito.

Avviso per i fornitori
Le fatture elettroniche devono riportare i seguenti dati:

– l’ identificativo dell’ ordine <IdDocumento> (valorizzato nel campo 2.1.2.2.)
– la data di emissione dell’ ordine < Data> (valorizzata nel campo 2.1.2.3)
– l’ identificativo del soggetto (EndpointId) che ha emesso l’ ordine <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere ‘ # ‘ senza interposizione di spazi (valorizzato nel campo 2.1.2.5)
In caso di omessa o errata indicazione della suddetta “tripletta” questa azienda procederà al rifiuto delle fatture.

Successive comunicazioni saranno condivise tramite pubblicazione su questo sito.


PUNTI-DI-CONSEGNA-ASST-VALLE-OLONA-vers15_2023