Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Ultima modifica: 14 Novembre 2025

Le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento, consentono ad ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, di esprimere la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari a cui vuole – o non vuole – essere sottoposta, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Ciò in virtù della legge 219 del 22 dicembre 2017 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“, con il fine della tutela del diritto alla salute e alla così detta autodeterminazione, ovvero la libertà di scelta della persona in merito ai trattamenti sanitari.

Nello specifico, l’articolo 4 della legge menzionata stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere:

  • può, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, esprimere attraverso le DAT le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
  • può indicare una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario“, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Attraverso le DAT è pertanto possibile indicare l’accettazione o il rifiuto di determinati trattamenti medici, anche per quanto riguarda le cure di sostegno vitale (per esempio la nutrizione artificiale, l’idratazione artificiale, ecc.) e i trattamenti di fine vita.

Da sapere:

  • Poiché le DAT devono essere espresse mentre si ha piena capacità di intendere e di volere, cioè allorquando si è in grado di manifestare le proprie volontà in maniera consapevole, esse devono essere scritte PRIMA che si verifichino eventi patologici che possono far perdere tali capacità. E’ dunque necessario depositare le DAT in tempo utile, non appena se ne ha la possibilità
  • per chi si prende cura di soggetti anziani, come per esempio i genitori, è utile che questi soggetti depositino le DAT quando sono ancora in possesso delle proprie capacità di intendere e di volere, indicando il fiduciario così che quest’ultimo possa continuare ad assisterli anche nel momento in cui dovessero perdere l’autonomia decisionale, esprimendo in questo modo – per loro conto – il consenso o il rifiuto alle cure
  • il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali (art. 1 comma 6 L. 219/17)
  • il fiduciario deve essere a conoscenza della sua nomina e deve accettarla. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente
  • nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente

Come redigere le DAT e a chi consegnarle:

  • scrittura privata consegnata dal disponente all’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza
  • scrittura privata autenticata (con firma autenticata da un pubblico ufficiale)
  • atto pubblico (di fronte a un notaio o al capo di un ufficio consolare all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili)
  • nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano l’adozione delle modalità sopra descritte, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare 

Altre informazioni utili:

  • Non esistono moduli previsti dalla legge. Alcuni Comuni e alcune associazioni hanno tuttavia predisposto dei modelli fac-simili
  • è bene consultare il Medico di Medicina Generale ed eventuali altri specialisti di riferimento così da poter valutare la scelta al meglio e scrivere esattamente ciò che si vuole disporre
  • le DAT possono essere aggiornate, modificate e revocate in qualsiasi momento dal disponente, utilizzando la medesima modalità con la quale sono state redatte
  • la consegna delle DAT al proprio Comune di residenza è gratuita
  • si consiglia di informare il proprio Medico di Medicina Generale, altri specialisti di riferimento e i propri familiari sia dell’esistenza delle DAT che del contenuto in esse compreso, così da facilitare la consultazione e la loro osservanza

Qual è il ruolo del medico

Il medico è tenuto a rispettare le volontà espresse nelle DAT, fatta eccezione per i seguenti casi:

  • se le indicazioni contenute nelle DAT sono palesemente incongrue rispetto alla condizione clinica del paziente al momento della loro consultazione
  • se nel contempo sono diventate disponibili terapie innovative ed efficaci che non erano né disponibili né prevedibili all’epoca della redazione delle DAT, e che possono offrire significative possibilità di beneficio clinico
  • in situazioni di emergenza, laddove non sia possibile verificare immediatamente l’esistenza delle DAT. Non appena il medico viene a conoscenza dell’esistenza delle DAT deve, quanto prima possibile, confrontarsi con il fiduciario per interpretare al meglio le volontà del paziente.

La pianificazione condivisa delle cure (PCC)

L’articolo 5 della Legge 219/2017 stabilisce che può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, relativa all’evolversi delle conseguenze di:

  • una patologia cronica e invalidante
  • una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta

Il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi a quanto definito nella pianificazione condivisa delle cure, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

Ai fini della predisposizione della pianificazione condivisa delle cure, il paziente o il suo fiduciario devono essere adeguatamente informati sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

Perché la pianificazione condivisa è vantaggiosa:

  • assicura che le cure siano in linea con i desideri della persona
  • coinvolge attivamente il paziente nelle scelte terapeutiche
  • consente di evitare trattamenti sproporzionati o non desiderati
  • non è necessario depositare documenti formali nel proprio Comune di residenza o in altre istituzioni; si basa sull’accordo tra paziente e medico
  • può essere aggiornata in tempo reale in base all’evoluzione della patologia o tenendo conto dei cambiamenti nella volontà del paziente
  • è utile in caso di malattie croniche o degenerative, perché garantisce che le decisioni prese vengano rispettate anche in caso di incapacità temporanea

La pianificazione condivisa delle cure viene espressa in forma scritta (ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare) e viene inserita nella cartella clinica. 

Disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem (DPM) a fini di studio, formazione e ricerca scientifica

La Legge 10 febbraio 2020, n. 10 disciplina la possibilità per i cittadini di disporre del proprio corpo o dei tessuti dopo la morte a fini di studio, formazione e ricerca scientifica. Questa legge rappresenta un passo significativo nel riconoscimento del diritto dei cittadini di contribuire al progresso scientifico attraverso la donazione del proprio corpo post mortem e promuove la solidarietà per il miglioramento delle conoscenze sanitarie, garantendo al contempo il rispetto per il corpo umano.

Tale disposizione deve essere redatta nelle stesse forme previste per le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Per i minorenni la disposizione può essere data con il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

La dichiarazione è consegnata alla ASST di appartenenza, cui spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca Dati nazionale delle DAT.

Come depositare la dichiarazione

Le DPM devono essere consegnate in originale cartaceo, con allegati i documenti di identità del disponente e del fiduciario, presso la sede della Struttura Complessa di Medicina Legale e Certificativa aziendale di ASST Valle Olona, sita nel Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio (tel. 0331.699324 – attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00 – mail medicinalegale@asst-valleolona.it)

E’ importante sapere che:

  • l’utilizzo del corpo o dei tessuti dopo il decesso non può avere fini di lucro
  • le spese di trasporto del corpo e della successiva tumulazione, nonché dell’eventuale cremazione, sono a carico dei centri di studio, formazione e ricerca
  • dopo la morte il corpo deve rimanere in obitorio per almeno 24 ore prima di essere destinato agli scopi di studio, formazione o ricerca scientifica; il corpo deve poi essere restituito alla famiglia entro un tempo massimo di 12 mesi
  • centri di riferimento: il Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni, ha il compito di individuare e promuovere i centri specializzati nella conservazione e nell’utilizzo dei corpi donati, garantendo che siano utilizzati nel rispetto della dignità umana e per finalità scientifiche e formative. L’elenco dei centri di riferimento è disponibile alla pagina internet del Ministero della Salute.

Per ulteriori informazioni sulle DAT:

  • ci si può rivolgere al proprio Medico di Medicina Generale
  • si può fare riferimento agli uffici comunali competenti
  • consultare il sito del proprio Comune di residenza
  • esaminare nel dettaglio il testo della legge 219/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale reperibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
  • consultare il decreto ministeriale in tema di DAT con indicazioni in merito alla Banca dati nazionale, alle figure che alimenteranno la banca dati, alle modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT, alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità di accesso alla medesima banca dati. Documento completo disponibile cliccando questo link.
  • Legge 10 febbraio 2020, n° 10 disponibile per la consultazione cliccando qui