La Conferenza dei Sindaci ed il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 –Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità - Art. 20 (Conferenza dei sindaci)
1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle ASST.
2. La conferenza dei sindaci, in particolare:
a) formula, nell’ambito della programmazione territoriale dell’ASST di competenza, proposte per l’organizzazione della rete di offerta territoriale e dell’attività sociosanitaria e socioassistenziale, con l’espressione di un parere sulle linee guida per l’integrazione sociosanitaria e sociale; partecipa inoltre alla definizione dei piani sociosanitari territoriali; b) individua i sindaci o loro delegati, comunque appartenenti al Consiglio o alla Giunta comunale, che compongono il collegio dei sindaci deputato alla formulazione di proposte e all’espressione di pareri alle ATS sugli ambiti di cui all’articolo 6, comma 5, e su quanto previsto dal presente comma e partecipa alla cabina di regia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f); c) partecipa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di competenza delle ASST; d) promuove l’integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con le funzioni e le prestazioni dell’offerta sanitaria e sociosanitaria, anche favorendo la costituzione tra i comuni di enti o soggetti aventi personalità giuridica; e) esprime il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.
3. Per l’esercizio delle sue funzioni la conferenza dei sindaci si avvale del consiglio di rappresentanza dei sindaci eletto dalla conferenza stessa.