Ultima modifica: 22 Marzo 2022
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Ă la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) lâobbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Eâ il decreto che anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le amministrazioni centrali e per le amministrazioni locali.
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
Eâ il decreto che stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato.
Sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni sulle principali norme di riferimento in tema di fatturazione elettronica.
Che cosâè la fattura elettronica
La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 il cui contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language) ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio (SdI).
LâautenticitĂ dellâorigine e lâintegritĂ del contenuto sono garantite tramite lâapposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.
La trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Che cosâè il Sistema di Interscambio
Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA
- effettuare controlli sui file ricevuti,
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi allâarchiviazione e conservazione delle fatture.
Il formato FatturaPA, utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.
Quali informazioni sono obbligatorie nella fattura elettronica
CIG (Codice Identificativo di Gara)
Lâarticolo 25 del DL 66/2014 convertito nella L. 89/2014 dispone che le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni riportino il CIG (Codice Identificativo di Gara), al fine di garantire lâeffettiva tracciabilitĂ dei pagamenti, tranne i casi di esclusione di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010. In carenza di tale codice le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere al pagamento delle fatture elettroniche.
SCISSIONE DEI PAGAMENTI – SPLIT PAYMENT
Lâart.1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di StabilitĂ 2015) attraverso il nuovo art.17-ter, aggiunto al DPR 633/72, introduce nel nostro sistema a partire dallâ 1/1/2015 il meccanismo del c.d. âSplit Paymentâ
Secondo tale meccanismo, lâEnte Pubblico è tenuto a corrispondere al fornitore il solo corrispettivo dellâoperazione fatturata (la base imponibile), mentre lâimposta (I.V.A.) sulla cessione di beni o prestazione di servizi deve essere versata allâErario dallâEnte Pubblico stesso.
Il Decreto 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/02/2015, ha stabilito allâart.2, che i fornitori devono emettere fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione con lâannotazione âSCISSIONE DEI PAGAMENTIâ.
Lâimporto dellâIVA dovrĂ essere esposto con indicazione della relativa aliquota.
ATTENZIONE
Dal 15/07/2018 restano esclusi dalla âSCISSIONE DEI PAGAMENTIâ i professionisti con ritenuta d’acconto a seguito del D.L. 87 del 12/07/2018.
Le fatture elettroniche non conformi saranno respinte.