Dichiarazioni sostitutive (autocertificazione)

Ultima modifica: 24 Gennaio 2022

Il D.P.R. n. 445/2000 ha previsto modalità più semplici per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione; ha eliminato l’obbligo di certificare alcuni fatti, ha prolungato la durata della validità dei certificati, ha previsto che molte circostanze che nel passato potevano essere dimostrate soltanto con appositi certificati, possano oggi essere “autocertificate” direttamente dai cittadini.
Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate in due grandi categorie. Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali il dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione, e quelle che sostituiscono il tradizionale “atto notorio”, aventi per oggetto la veridicità di ogni altro fatto non risultante da registri o elenchi.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il cittadino non deve più richiedere alcun certificato necessario ad avviare una pratica presso un ufficio. Le Pubbliche Amministrazioni e gli incaricati di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.
L’autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino non deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall’autocertificazione
La mancata accettazione da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi dell’ autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio anche la richiesta e l’accettazione dei certificati o di atti di notorietà nei casi in cui i cittadini possano presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà (art. 74 DPR 445/2000, come modificato dalla Legge 183/2011).


La dichiarazione sostitutiva di certificazione
La dichiarazione sostitutiva di certificazione permette al cittadino di presentare una propria dichiarazione relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Questo elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 devono invece essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del DPR 445/2000).


La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, riferita a situazioni, fatti e qualità personali conosciute direttamente dal cittadino, riferita a se stesso o a terze persone, e non comprese tra le autocertificazioni.
Può essere utilizzata anche per dichiarare che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione è conforme all’originale;
Non sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.
Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro, né manifestazioni di volontà (accettazioni, rinunce, deleghe, cessioni, impegni o altri atti negoziali). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.


Modulistica
La modulistica per le dichiarazioni sostitutive è disponibile in formato .doc e .pdf editabile:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione (.doc) (.pdf)
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (.doc) (.pdf)
  • Dichiarazione sostitutiva di conformità della copia all’ originale (.doc) (.pdf)