Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ultima modifica: 03 Ottobre 2022

Il soggetto interessato nel corso di un procedimento o interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale.
Di seguito si rendono noti gli strumenti riconosciuti dalla legge, in favore dei soggetti interessati, in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

Tutela giurisdizionale

L’organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di  diritti/interessi è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia che ha sede a Milano in via Filippo Corridoni n. 39 (https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano )
Per ricorrere al T.A.R. è necessario avvalersi di un legale.
Il termine per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale è di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell’atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, il termine è ridotto a 30 giorni.
L’azione per presentare un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Il ricorso sull’esito di richieste di accesso ai documenti amministrativi può essere proposto entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notifica all’ ASST Valle Olona e ad almeno un controinteressato.

Tutela amministrativa

Il ricorso amministrativo si risolve in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della pubblica amministrazione senza l’interventi giurisdizionale.
Il fine del ricorso è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.
Nel nostro ordinamento esistono quattro tipi di ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio, il ricorso in opposizione (mezzi di impugnazione di tipo ordinario) esperibili avverso provvedimenti non definitivi sia per far valere diritti soggettivi che interessi legittimi, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso gerarchico proprio permette di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all’organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto. Si possono far valere vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. Il ricorso gerarchico proprio presuppone un rapporto di gerarchia (nel senso di subordinazione) tra i due organi.
Il ricorso gerarchico improprio trova invece applicazione quando non esiste un rapporto gerarchico tra organo che ha emanato l’atto e l’organo che decide sul ricorso. Tale ricorso permette di far valere vizi di merito che non si possono far valere, in linea generale, in sede giurisdizionale. Una volta proposto il ricorso, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo giuridico di decidere, ma a norma dell’art. 6 del DPR 1199/1971, decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la P.A. abbia comunicato all’interessato la decisione dello stesso, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso in opposizione è diretto alla stessa autorità che ha emanato l’atto. E’ un rimedio a carattere eccezionale essendo ammesso solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge o dalle ordinanze ministeriali. Il ricorso in opposizione, più che all’annullamento dell’atto impugnato, tende alla rettifica del medesimo. La disciplina è la stessa di quella dettata per il ricorso gerarchico; si applicano pertanto tutte le regole procedurali del ricorso gerarchico, ad eccezione del termine, che può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica o emanazione dell’atto impugnato. La proposizione del ricorso gerarchico è facoltativa e la mancata proposizione del ricorso gerarchico non preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è una tutela di carattere generale ed è quindi sempre ammesso, tranne nei casi in cui non sia espressamente escluso dalla legge. E’ proponibile soltanto per i vizi di legittimità, a tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi ed è alternativo al ricorso giurisdizionale. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 120 giorni. Il decreto del Presidente della Repubblica, che decide il ricorso straordinario, può essere impugnato innanzi alla giurisdizione amministrativa solo per vizi di forma e di procedura. Può proporsi inoltre ricorso per revocazione alla stesso Presidente della Repubblica.