Invalidità civile


Le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate all’INPS,  esclusivamente per via telematica.

Per l’avvio della pratica occorre:

  • rivolgersi ad un medico certificatore (medici di base, specialisti ospedaleri, ecc…) che compilerà un certificato online valido 90 giorni, introduttivo alla domanda per il riconoscimento dello stato invalidante.
  • inoltrare la domanda online, autonomamente o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categorie.

Successivamente l’ ASST invierà una lettera di convocazione a visita con indicazione della sede, del giorno e dell’orario. La visita avviene al massimo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all’INPS.
Le richieste di visite domiciliari sono limitate alle situazioni di reale intrasportabilità per le quali lo spostamento (anche tramite mezzi di assistenza pubblica o privata) è pericoloso per l’assistito o per altri. Per le richieste di accertamenti domiciliari, deve essere prodotta, alla segreteria invalidi civili competente per residenza, certificazione del medico curante che esprima chiaramente la motivazione dell’impossibilità al trasporto.

Nel caso in cui la persona interessata non si presenti a visita per due volte senza giustificato motivo, la sua domanda viene archiviata.

Le Commissioni invalidi civili
La Commissione ASST, integrata da un medico INPS, esegue accertamenti collegiali medico-legali basati sul colloquio con l’utente e sull’attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta. La visita viene effettuata solo se ritenuta necessaria dalla Commissione in relazione al concreto caso clinico.

Documentazione da presentare al momento della visita
Il cittadino deve produrre copia della documentazione medica specialistica/ospedaliera (copie di cartellini/lettere di dimissioni ospedaliere, certificati specialistici, cartelle cliniche, etc.) in suo possesso, con particolare riferimento agli accertamenti più recenti relativi a ciascuna patologia da documentare. In particolare:

  • per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap (Legge 104/92) e della disabilità (Legge 68/99): altre eventuali certificazioni che servono ad evidenziare le diverse malattie/infermità;
  • per l’accertamento della cecità: certificato del medico specialista oculista (di struttura pubblica o accreditata) attestante il grado di residuo visivo, con eventuale correzione, in entrambi gli occhi, e/o il deficit campimetrico con allegato il campo visivo binoculare percentualizzato.
  • per l’accertamento della sordità: certificazione del medico curante, esame audiometrico ed esame impedenzometrico eseguiti in struttura pubblica.

Termine accertamento
Conclusa la visita medica, la Commissione redige un verbale che verrà trasmesso, congiuntamente alla pratica, all’INPS. L’INPS provvederà a confermare o modificare il giudizio espresso dalla Commissione e ad inviare il giudizio definitivo dell’accertamento all’interessato dal quale possono scaturire benefici di carattere non direttamente economico (es. protesi e ausili, esenzione ticket, accesso al collocamento lavorativo mirato, ecc.) o economico (dall’assegno d’invalidità all’assegno di accompagnamento).

Una procedura simile è prevista anche per l’ accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’integrazione scolastica.